Il passaggio della gestione aziendale tra generazioni familiari è, come sappiamo, uno dei momenti piú delicati, soprattutto per le piccole e medie imprese, che spesso non possono usufruire di un management organizzato e diffuso come nelle grandi aziende.
Il problema è spesso la volontà di gestire in autonomia il passaggio, senza ricorrere a esperti o manager esterni, o la scarsa preparazione ad affrontare la situazione.
Una delle possibilità che si possono seguire al fine di chiarire la situazione gestionale nuova ed evitare recriminazioni di carattere ereditario o di spartizione tra i membri della nuova generazione è l'utilizzo del Patto Legale Familiare, detto anche
Patto di Famiglia
previsto e regolamentato dalla Legge n. 55 del 14 febbraio 2006. Si tratta del contratto in base al quale, compatibilmente con le disposizioni in materia di impresa
familiare e nel rispetto delle differenti tipologie societarie,
l'imprenditore trasferisce, in tutto o in parte, l'azienda, e il
titolare di partecipazioni societarie trasferisce, in tutto o in parte,
le proprie quote, ad uno o più discendenti.
Esso consente al
titolare dell’impresa di anticipare il momento del trasferimento
dell’azienda o delle partecipazioni sociali ai discendenti o al
discendente che si sia dimostrato maggiormente idoneo alla gestione
dell'impresa.
Il Patto di Famiglia è un
contratto plurilaterale, inter vivos, ad effetti reali rientrante
nell'ambito degli atti a titolo gratuito, che consente difatti di
realizzare un duplice obiettivo: da un lato, prevenire il radicamento di
liti ereditarie e la disgregazione di aziende o partecipazioni
societarie, dall'altro, l’assegnazione di tale complesso di beni a
soggetti inidonei ad assicurare la continuità gestionale dell'impresa.
Al contratto devono partecipare, secondo quanto previsto dal codice civile non solo il disponente e beneficiario, ma anche il
coniuge e tutti coloro che sarebbero legittimari ove in quel momento si
aprisse la successione nel patrimonio dell'imprenditore., e gli
assegnatari dell'azienda o delle partecipazioni societarie sono inoltre
tenuti a liquidare, in denaro od in natura, gli altri partecipanti al
contratto, a meno che questi ultimi non vi rinunzino in tutto od in
parte, con il pagamento di una somma corrispondente al valore delle
quote.
Sempre il codice prevede inoltre che i beni assegnati a
seguito della stipulazione del contratto agli altri partecipanti non
assegnatari dell'azienda, secondo il valore attribuito pattiziamente,
sono imputati alle quote di legittima loro spettanti.
L'importanza di questa disposizione normativa
consente dunque di garantire la realizzazione di un duplice obiettivo in
quanto, con la stipulazione del contratto, viene, da un lato,
assicurata la continuità all’impresa, salvaguardandola dalle vicende
successorie scaturenti alla morte dell’imprenditore, dall'altro è
simultaneamente contemperato il diritto dei legittimari, i quali
rinunciano a partecipare alla successione ed alla divisione ereditaria
sui beni formanti oggetto dell’azienda o sulle quote sociali.
Già questo puó essere considerato un elemento importante per il passaggio generazionale dell'azienda, perchè tende a garantire la realizzazione
di un duplice obiettivo in quanto, con la stipulazione del contratto,
viene, da un lato, assicurata la continuità all’impresa,
salvaguardandola dalle vicende successorie scaturenti alla morte
dell’imprenditore, dall'altro è simultaneamente contemperato il diritto
dei legittimari, i quali rinunciano a partecipare alla successione ed
alla divisione ereditaria sui beni formanti oggetto dell’azienda o sulle
quote sociali.
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